Tasse scolastiche e contributo volontario: cosa è obbligatorio, cosa no, e come orientarsi
Le tasse scolastiche sono obbligatorie solo per gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado
Data:
14 Luglio 2025
Le tasse scolastiche e i contributi volontari sono regolati da diverse norme e circolari ministeriali:
• D.Lgs. 297/1994, art. 200: disciplina le tasse scolastiche obbligatorie.
• D.M. 390/2019: aggiorna le modalità di pagamento e gli importi.
• Nota MIUR 312/2012 e Nota MIUR 593/2013: chiariscono la natura volontaria dei contributi scolastici.
• Legge 296/2006, art. 1, comma 622: sancisce la gratuità dell’istruzione obbligatoria.
• DPR 275/1999, art. 17: Regolamento dell’autonomia scolastica.
• Legge 40/2007, art. 13: detraibilità fiscale dei contributi volontari.
• Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2017: chiarisce le spese scolastiche detraibili.

💸 Tasse scolastiche: cosa sono e quando si pagano
Le tasse scolastiche sono obbligatorie solo per gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
Tipologie e importi
- Tipo di tassaImporto (€) Quando si pagaTassa di iscrizione 6,04 all’atto dell’iscrizione
- Tassa di frequenza1 5,13 Annualmente, per IV e V superiore
- Tassa d’esame12,09 Al momento della domanda d’esame
- Tassa di diploma 15,13 Al ritiro del diploma di maturità
📌 Pagamento: tramite bollettino postale, modello F24 o sistema PagoPA/Pago in Rete.
🆓 Esonero dalle tasse scolastiche
L’esonero può essere richiesto in tre casi:
- Per motivi economici
• ISEE ≤ € 20.000,00.
• Valido solo per IV e V anno.
• Richiesta da presentare con attestazione ISEE. - Per merito
• Media ≥ 8/10 negli scrutini finali.
• Voto di condotta ≥ 8/10. - Per categorie protette
• Orfani di guerra o di caduti per servizio.
• Figli di mutilati o invalidi di guerra/lavoro.
• Ciechi civili.
• Studenti stranieri o figli di italiani residenti all’estero.
📌 Attenzione: i benefici decadono in caso di sospensione superiore a 5 giorni o punizioni disciplinari gravi.
🫱 Contributo volontario: cos’è e come funziona
Il contributo volontario è una erogazione liberale richiesta dalle scuole per migliorare l’offerta formativa. Non è obbligatorio e non può essere imposto ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.
Finalità del contributo
• Acquisto di materiali didattici e tecnologici.
• Laboratori, corsi extracurricolari, progetti PTOF.
• Manutenzione straordinaria non coperta da fondi pubblici.
• Assicurazione scolastica, badge, libretti assenze.
Importo e modalità
• Varia da scuola a scuola (es. € 30–€ 125).
• Deliberato dal Consiglio d’Istituto.
• Pagamento tracciabile (bonifico, PagoPA) per detrazione fiscale.
Detraibilità fiscale
• Detraibile al 19% fino a € 1.000 per studente (Legge di Bilancio 2025).
• Necessario indicare causale: “Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa”.
⚖️ Differenze tra tasse scolastiche e contributo volontario
Come mostrato sopra, le tasse scolastiche e il contributo volontario sono due cose ben diverse, anche se entrambe riguardano il sostegno alle scuole pubbliche. La principale differenza sta nel fatto che le tasse sono obbligatorie, mentre il contributo è facoltativo.
Le tasse scolastiche sono:
- obbligatorie per legge, con specifiche eccezioni di esonero (merito, reddito, categorie speciali, comportamento);
- dovute solo per il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;
- destinate all’Erario (Stato), non direttamente alla scuola;
- hanno importi fissi stabiliti per legge.
Il contributo volontario invece è:
- facoltativo e si configura come un’erogazione liberale. La scuola non può richiederlo come condizione per l’iscrizione o per lo svolgimento delle attività curriculari di base;
- può essere richiesto per tutti gli anni di corso, non solo per il biennio finale delle superiori;
- è destinato direttamente al bilancio della scuola per migliorare l’offerta formativa, implementare le strutture e coprire spese accessorie;
- l’importo è deliberato dai consigli di istituto e può variare da scuola a scuola.
In sintesi, mentre le tasse scolastiche sono un adempimento burocratico obbligatorio per l’accesso e il completamento degli ultimi anni di scuola superiore, il contributo volontario rappresenta un sostegno economico facoltativo che le famiglie possono scegliere di offrire per arricchire l’esperienza educativa degli studenti e supportare le esigenze della propria istituzione scolastica.
🧪 Esempi pratici
🔹 Caso 1: Famiglia con ISEE basso
Lucia frequenta il quinto anno e ha un ISEE di € 18.000. Può chiedere l’esonero dalle tasse scolastiche. Il contributo volontario di € 60 è facoltativo.
🔹 Caso 2: Studente meritevole
Giovanni ha una media di 8,5/10 e condotta 9. Può ottenere l’esonero per merito. La scuola propone un contributo di € 100 per laboratori linguistici: può scegliere se versarlo.
🔹 Caso 3: Famiglia che non versa il contributo
La famiglia di Marco decide di non versare il contributo volontario. La scuola non può impedirgli l’iscrizione, né negargli l’accesso ai servizi curriculari.
📌 Cosa deve fare la scuola
• Informare chiaramente sulla volontarietà del contributo.
• Specificare le finalità e le voci di spesa.
• Rendicontare annualmente l’uso dei fondi.
• Garantire parità di trattamento tra studenti.
Sanzioni per inadempimento: cosa succede se non si paga
🔹 Tasse scolastiche obbligatorie
Le tasse scolastiche obbligatorie (frequenza, esame, diploma) sono previste dalla normativa statale e il loro mancato pagamento può comportare:
• Blocco del rilascio del diploma: senza il versamento della tassa di € 15,13, il diploma di maturità non viene consegnato.
• Impossibilità di iscrizione all’anno successivo: in alcuni casi, il mancato pagamento della tassa di frequenza può impedire l’iscrizione alla classe successiva.
• Esclusione dagli esami di Stato: se non viene pagata la tassa d’esame, lo studente non può sostenere l’esame di maturità.
📌 Tuttavia, se lo studente ha diritto all’esonero (ISEE basso, merito, categorie protette), non è soggetto a queste sanzioni, purché presenti la documentazione entro i termini.
🔹 Contributo volontario
Il contributo volontario non può essere imposto. Pertanto:
• Nessuna sanzione è prevista per chi decide di non versarlo.
• La scuola non può negare l’iscrizione, l’accesso ai servizi curriculari o la partecipazione agli esami.
• Qualsiasi pressione o condizionamento da parte della scuola è illegittimo e può essere segnalato all’Ufficio Scolastico Regionale.
⚖️ Sanzioni per le scuole inadempienti
Dal 2023, le scuole sono obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche detraibili (tasse e contributi). In caso di inadempimento:
• Si applica una sanzione di € 100 per ogni documento di spesa omesso o errato, fino a un massimo di € 50.000.
• Le scuole che non comunicano correttamente i dati possono causare problemi ai contribuenti, che dovranno giustificare manualmente le spese nella dichiarazione dei redditi.
🧑⚖️ Inosservanza dell’obbligo scolastico
Il Decreto Caivano (DL 123/2023) ha introdotto sanzioni penali per chi non garantisce l’istruzione obbligatoria ai minori:
• Se il minore non è iscritto a scuola e il genitore non giustifica l’assenza dopo l’ammonizione del sindaco, è punito con reclusione fino a 2 anni.
• Se il minore è iscritto ma accumula assenze ingiustificate tali da eludere l’obbligo, il genitore può essere punito con reclusione fino a 1 anno.
• In entrambi i casi, si perde il diritto all’ Assegno di inclusione per il nucleo familiare.
Assicurazione e contributo volontario: insieme ma distinti
Spesso le scuole propongono un versamento unico che comprende:
• Assicurazione integrativa (es. € 8,00): copre infortuni, responsabilità civile, tutela legale, ecc.
• Contributo volontario (es. € 50–€ 100): destinato all’ampliamento dell’offerta formativa.
📌 Anche se sono richiesti insieme, l’assicurazione può essere considerata obbligatoria in alcune scuole per partecipare a gite, laboratori o attività extracurricolari, mentre il contributo volontario rimane facoltativo.
✅ Come comportarsi se non si vuole versare il contributo volontario
Hai due opzioni:
🔹 1. Versare solo la quota assicurativa
• Chiedi alla segreteria se è possibile scorporare l’importo.
• Effettua il pagamento solo della parte relativa all’assicurazione (es. € 8,00).
• Specifica nella causale: “Quota assicurativa studente a.s. [anno]”.
🔹 2. Comunicare formalmente la scelta
Puoi inviare una dichiarazione scritta alla scuola, indicando che:
• Intendi versare solo la quota assicurativa.
• Non aderisci al contributo volontario, come previsto dalle Note MIUR 312/2012 e 593/2013.
🧪 Esempio pratico
Famiglia di Luca riceve richiesta di versamento:
• € 8,00 per assicurazione
• € 60,00 per contributo volontario
La famiglia decide di versare solo l’assicurazione. Scrive alla scuola e versa l’importo tramite PagoPA, indicando chiaramente la causale. Luca partecipa regolarmente alle attività scolastiche, senza alcuna penalizzazione.
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Ultimo aggiornamento
14 Luglio 2025, 08:35
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