Calcolo ferie personale ATA.
Il calcolo delle ferie del personale supplente nella scuola è regolato principalmente dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (art.
Data:
26 Maggio 2025
Il calcolo delle ferie del personale supplente nella scuola è regolato principalmente dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (art. 13) e confermato nel CCNL 2019-2021. Ecco una guida dettagliata:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Art. 13 CCNL 2007: base normativa per ferie.
• Art. 19 CCNL 2016-2018: conferma delle disposizioni precedenti.
• Nota MIUR prot. 8556/2009: fornisce indicazioni operative.
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO
• Supplenti con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto:
- Hanno diritto a 2,5 giorni di ferie per ogni mese intero di servizio.
- Esempio: un contratto dal 1° settembre al 30 giugno (10 mesi): 2,5 × 10 = 25 giorni.
Calcolo delle ferie
• Personale con meno di 3 anni di servizio: 30 giorni lavorativi all’anno.
• Personale con più di 3 anni di servizio: 32 giorni lavorativi all’anno.
• Supplenti brevi: ferie calcolate in base ai giorni effettivi di servizio
• Supplenti brevi e saltuari:
- Ferie proporzionate ai giorni di servizio effettivo (30 giorni/12 mesi ≈ 2,5 giorni al mese, ma solo sui giorni effettivi).
CALCOLO FERIE: SETTIMANA SU 6 O 5 GIORNI
La differenza incide sul numero di giorni effettivi da scalare.
• Settimana su 6 giorni: ogni giorno di ferie vale 1 giorno.
• Settimana su 5 giorni: ogni giorno di ferie vale 1,2 giorni (30 ferie divise su 5 giorni settimanali = 6 settimane × 5 gg = 30 → 1,2 giorni “contabili” a settimana).
Esempio:
• 5 giorni richiesti dal supplente che lavora su 5 giorni: 5 × 1,2 = 6 giorni di ferie scalati.
• Stessi 5 giorni su settimana corta (sabato escluso) → comportano il consumo di 6 giorni.
- Settimana su 6 giorni
Se un supplente ha lavorato per 180 giorni in un anno scolastico, il calcolo delle ferie sarà:
• Personale con meno di 3 anni di servizio: 30 giorni lavorativi all’anno → (30 ÷ 360) × 180 = 15 giorni di ferie
• Personale con più di 3 anni di servizio: 32 giorni lavorativi all’anno → (32 ÷ 360) × 180 = 16 giorni di ferie - Settimana su 5 giorni
Se un supplente ha lavorato per 180 giorni, il calcolo varia leggermente:
• Personale con meno di 3 anni di servizio: (30 ÷ 300) × 180 = 18 giorni di ferie
• Personale con più di 3 anni di servizio: (32 ÷ 300) × 180 = 19 giorni di ferie - Supplenza breve (120 giorni lavorati)
Se un supplente ha prestato servizio per soli 120 giorni, ecco il calcolo:
• Settimana su 6 giorni → (30 ÷ 360) × 120 = 10 giorni di ferie
• Settimana su 5 giorni → (30 ÷ 300) × 120 = 12 giorni di ferie - Supplenza fino al 30 giugno
Se il contratto termina il 30 giugno, il docente potrebbe non riuscire a fruire delle ferie, quindi verranno monetizzate. Il calcolo sarà basato sul numero di giorni di servizio e il tipo di settimana.
FRUIZIONE
• Devono essere godute nel periodo di sospensione delle lezioni.
• Se non è possibile fruirle, vengono monetizzate solo per i supplenti brevi e saltuari (non per chi ha contratto al 30/6 o 31/8).
Il calcolo delle ferie per il personale supplente della scuola con contratto part-time varia in base alla tipologia di part-time: orizzontale o verticale.
🟢 Part-Time Orizzontale
Nel part-time orizzontale, il dipendente lavora tutti i giorni della settimana con un orario ridotto.
• Ferie spettanti: il numero di giorni di ferie è uguale a quello dei lavoratori a tempo pieno.
• Normativa di riferimento: Art. 39, comma 11 del CCNL Scuola.
"I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno."
🔵 Part-Time Verticale
Nel part-time verticale, il dipendente lavora solo alcuni giorni della settimana con orario pieno.
• Ferie spettanti: il numero di giorni di ferie è proporzionale ai giorni lavorativi settimanali.
• Calcolo:
Se il contratto prevede 32 giorni di ferie annui (per anzianità superiore a 3 anni):
Giorni di ferie = Giorni lavorativi settimanali/6× 32
Esempio: per un part-time verticale di 3 giorni a settimana:
3/6× 32 = 16 giorni di ferie
• Normativa di riferimento: Art. 39, comma 11 del CCNL Scuola.
”I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.”
“I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.”
📌 Note Importanti
- Ferie per supplenti a tempo determinato: le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
- Frazioni di mese: una frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero ai fini del calcolo delle ferie.
- Festività soppresse: matura 1 giorno ogni 3 mesi di servizio.
- Assenze: le assenze per malattia o altri motivi retribuiti non riducono il numero di giorni di ferie spettanti.
IMPORTANTE
• I giorni di ferie non si sommano automaticamente ai giorni di sospensione: serve richiesta scritta e autorizzazione.
• Per i supplenti con incarico annuale, le ferie vanno fruite entro il termine del contratto.
Ultimo aggiornamento
19 Giugno 2025, 15:18
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